Il perito informatico è la figura professionale chiamata in causa ogniqualvolta ci sia l’esigenza di indagare, esaminare e valutare circostanze e fatti registrati da dispositivi informatici.
Tale necessità si verifica sempre più di frequente, si pensi agli accertamenti necessari per stabilire se il conducente stesse utilizzando in maniera attiva un determinato dispositivo al momento dell’incidente stradale provocato; oppure nel caso in cui si debba accertare chi tra i dipendenti di un’azienda abbia proceduto ad esfiltrazione di dati aziendali riservati, gli ambiti di intervento del perito informatico sono sempre più estesi e richiedono comprovate competenze tecniche specialistiche da aggiornare con la stessa costanza dell’evoluzione tecnologica.
Nel corso di un procedimento giudiziario il perito informatico può essere chiamato a contribuire con le proprie competenze tecniche all’interpretazione di fatti che richiedono la padronanza di saperi specialistici e illustrare i criteri applicabili e i risultati ottenuti nel caso concreto oggetto del suo accertamento. Nel far ciò il perito informatico forense può essere nominato in qualità di ausiliario della P.G., di consulente tecnico di parte oppure in qualità di perito del giudice, in caso venga disposta d’ufficio la perizia.
Nella fase di nomina e accettazione di tale incarico verranno vagliate la specifica qualificazione e la concreta capacità di rispondere ai quesiti tecnici proposti dal giudice o dalla parte, e verificare che non sussista alcuna delle situazioni di incompatibilità e incapacità dettate dall’art. 222 c.p.p. per la figura del perito.
In questa fase appare opportuno sottolineare come a riguardo non sia previsto, allo stato attuale dell’arte, nessun albo professionale dei periti informatici che risulterebbe funzionale alla selezione di professionisti con competenze documentate e permetterebbe di inquadrare, con maggiore agilità e facilità, il perito informatico con le conoscenze specialistiche richieste per lo specifico ambito di indagine.
Sarebbe auspicabile, stante il costante riconoscimento della rilevanza delle informazioni contenute nei dispositivi digitali, l’intervento del legislatore in materia per regolamentare e standardizzare le competenze necessarie al per poter garantire nel concreto la padronanza della conoscenza tecnico informatica richiesta per affrontare le diverse esigenze del caso in concreto.
Per l’esercizio della professione del perito informatico è, dunque, necessario concentrare un’attenzione maggiore al bisogno pragmatico di conoscenze tecniche e specialistiche per la soluzione di questione giuridiche e processuali.
Ad esempio, al fine di garantire ed esercitare in maniera più estesa e adeguata il diritto di difesa è opportuno ricorrere all’assistenza di un consulente tecnico, il perito informatico, che riesca a rilevare tutte le criticità proprie di investigazioni informatiche condotte in violazione delle best practices riconosciute a livello internazionale.
In conclusione, la figura del perito informatico è di centrale rilevanza per lo svolgimento di tutti gli accertamenti giudiziari che necessitano del ricorso ad informazioni contenute da dispositivi elettronici e, quindi, dell’applicazione delle competenze tecniche per l’interpretazione dei dati informatici memorizzati e rilevanti per lo svolgimento del processo.